Arezzo-Pavia, ricorso respinto: appello in Corte di Giustizia
Con un pizzico di ritardo fisiologico della giustizia italiana, il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Pavia in merito alla gara di Arezzo per la presunta espulsione non rilevata dall’arbitro Cifelli: i motivi di questa decisione sono rintracciabili nel contrasto tra il referto arbitrale e l’oggetto in causa e la mancanza di prove idonee a sostenere quanto denunciato. Il club lombardo ha deciso di presentare appello alla Corte di giustizia sportiva allegando i medesimi fatti e richiedendo lo svolgimento di Arezzo-Pavia a data da destinarsi.
Di seguito riportiamo la pronuncia di rigetto della suddetta istanza: “Dopo il reclamo proposto dal Pavia, il Giudice Sportivo – letti gli atti ufficiali, nonché il supplemento di referto richiesto all’arbitro della predetta gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza – ha osservato: che nel ricorso presentato dalla società Pavia si lamenta la mancata espulsione del calciatore n. 5 Imperio Carcione della società Arezzo, asseritamente raggiunto da due provvedimenti di ammonizione da parte dell’arbitro, in contrasto con quanto da quest’ultimo riportato nel relativo referto di gara; che in base alle predette affermazioni, peraltro non suffragate da alcun elemento probatorio idoneo a contraddire la fede privilegiata degli atti ufficiali, quali i rapporti di gara, la ricorrente richiedeva a questo Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara in oggetto verificato l’errore tecnico compiuto dall’arbitro; che allo scopo di verificare la fondatezza dei motivi del ricorso è stato richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto, nel quale il direttore di gara confermava di aver ammonito il calciatore Imperio Carcione n. 5 dell’Arezzo al 30’ minuto del primo tempo di gara, mentre l’ammonizione comminata dallo stesso al 26’ minuto del primo tempo di gara (che a parere della ricorrente era stata rivolta al medesimo calciatore Imperio Carcione) è stata invece rivolta al calciatore n. 2 Aniello Panariello della società Arezzo; tanto premesso, preso atto della conferma delle risultanze degli atti ufficiali e la mancanza di elementi probatori che possono validamente contraddire quanto contenuto nei rapporti arbitrali, ha deliberato di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Pavia, confermando il risultato della gara acquisito in campo”.