Giudice Sportivo: due turni a Muntari, stop di una giornata per Totti
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel punisce con due giornate di squalifica il milanista Sulley Muntari per aver strattonato l’arbitro Rocchi, mentre la gomitata di Totti a Mexès costa solo una gara di squalifica al capitano giallorosso. La Roma, invece, dovrà pagare una multa di 50 mila euro per i cori razzisti dei propri sostenitori nei confronti dell’attaccante del Milan Mario Balotelli.
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, inoltre, all’atto dell’ammonizione, strattonato reiteratamente l’Arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GARCIA Renan (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale indirizzando ripetutamente un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito un avversario con una manata non violenta al volto.
MULTE:
Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato continuativamente a tre calciatori della squadra avversaria cori e grida espressivi di discriminazione razziale, inducendo l’Arbitro, al 2° del secondo tempo, a disporre la sospensione della gara per circa due minuti onde farli desistere da tale biasimevole comportamento; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente su alcuni calciatori avversari un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all’art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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